IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 642,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante  la
disciplina dell'imposta di bollo; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  237,  recante  la
modifica della disciplina in materia di  servizi  autonomi  di  cassa
degli uffici finanziari ed  in  particolare  l'art.  6  del  medesimo
decreto concernente  la  riscossione  di  particolari  entrate,  come
sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 19 novembre  1998,  n.
422; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  concernente
norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti  in  sede
di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
nonche'  di   modernizzazione   del   sistema   di   gestione   delle
dichiarazioni ed in particolare il Capo III dello stesso  concernente
«Disposizioni in materia di riscossione», laddove all'art. 17,  comma
2, lettera h-ter), e' disposto che il sistema del versamento unitario
e la compensazione delle imposte  e  dei  contributi  dovuti  possono
essere estesi alle altre entrate individuate con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica,  e  con  i  Ministri  competenti  per
settore; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  recante  il
Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di   intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6  febbraio
1996, n. 52; 
  Visto il decreto del Ministero delle finanze del 17  dicembre  1998
di approvazione dei modelli di versamento in lire ed  in  euro  delle
entrate  gia'  di  competenza  dei  servizi  di  cassa  degli  uffici
dipendenti dal Dipartimento delle  entrate  e  dal  Dipartimento  del
territorio e modalita' di riscossione; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
Codice delle assicurazioni private; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  dell'8
novembre 2011 concernente l'estensione delle modalita' di  versamento
tramite  modello  F24  all'imposta  sulle  successioni  e  donazioni,
all'imposta  di   registro,   all'imposta   ipotecaria,   all'imposta
catastale, alle tasse ipotecarie, all'imposta di  bollo,  all'imposta
comunale  sull'incremento  di  valore  degli  immobili,   all'imposta
sostitutiva sui finanziamenti a medio e  lungo  termine,  ai  tributi
speciali  nonche'  ai  relativi  accessori,  interessi  e   sanzioni,
compresi gli oneri e le  sanzioni  dovuti  per  l'inosservanza  della
normativa catastale, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2,  lettera
h-ter) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come integrato e
modificato dall'art. 8, commi da 13 a 16 del  decreto-legge  2  marzo
2012 n. 16, convertito, con  modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,
della legge 26 aprile 2012, n. 44, laddove all'art. 19, commi da 1  a
5, sono state introdotte modifiche all'art. 13 e relative note  della
Tariffa allegata  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 642, nonche' disposto che con decreto  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze  fossero  stabilite  le  modalita'  di
attuazione dei commi da 1 a 3 dello stesso articolo; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  24
maggio  2012  emanato  in  attuazione  dell'art.  19,  comma  5,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con  modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
  Considerate le esigenze rappresentate dagli enti gestori in  ordine
alla  complessita'  degli  adempimenti  fiscali  introdotti  con   le
modifiche apportate dall'art. 19 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201,  alla  Tariffa  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ed in particolare quelle connesse
alla presentazione della  dichiarazione  prevista  dall'art.  15  del
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642,
riguardante, in particolare, l'indicazione del numero  degli  atti  e
documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa; 
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  15-bis  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  642,  i  soggetti
obbligati al pagamento dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale
sono   obbligati   al   pagamento   di   un   acconto    dell'imposta
provvisoriamente liquidata ai sensi dell'art. 15 dello stesso decreto
entro il 16 aprile di ogni anno e che questo puo'  essere  scomputato
dai successivi versamenti; 
  Rilevato che in forza del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze dell'8 novembre  2011  concernente  l'estensione  delle
modalita'  di  versamento  tramite  modello  F24  all'imposta   sulle
successioni  e  donazioni,  all'imposta  di   registro,   all'imposta
ipotecaria, all'imposta catastale, alle tasse ipotecarie, all'imposta
di  bollo,  all'imposta  comunale  sull'incremento  di  valore  degli
immobili, all'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio  e  lungo
termine, ai tributi speciali nonche' ai relativi accessori, interessi
e  sanzioni,  compresi  gli  oneri   e   le   sanzioni   dovuti   per
l'inosservanza della normativa catastale, emanato ai sensi  dell'art.
17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo 9  luglio  1997,
n. 241, possono ritenersi applicabili anche  alla  imposta  di  bollo
pagata in modo virtuale le disposizioni dell'art. 12,  comma  5,  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, laddove  e'  disposto  che
con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su  proposta
del Ministro competente, possono  essere  modificati,  tenendo  conto
delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti di imposta  e
dei  responsabili  di  imposta   o   delle   esigenze   organizzative
dell'amministrazione, i termini  riguardanti  gli  adempimenti  degli
stessi soggetti relativi a imposte e contributi di  cui  allo  stesso
decreto  n.  241  del  1997,   prevedendo   l'applicazione   di   una
maggiorazione ragguagliata allo 0,40 per cento mensile  a  titolo  di
interesse corrispettivo in caso di differimento del pagamento; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per i soggetti individuati  dall'art.  15-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,  il  termine  di
presentazione della dichiarazione degli atti e documenti soggetti  ad
imposta di bollo assolta in modo virtuale, di cui all'art. 15, quinto
comma, del medesimo decreto, riferita all'anno 2012 e' prorogato fino
al 31 marzo 2013. 
  2. In sede di  liquidazione  definitiva  dell'imposta  dovuta,  gli
uffici applicano sulle differenze di imposta da versare a  titolo  di
conguaglio annuale a debito dovuto per l'armo 2012  la  maggiorazione
di cui all'art.12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, a decorrere dal 1° marzo 2013 e  fino  alla  data  di  effettivo
pagamento del saldo dovuto per l'anno 2012.